Elezioni trasparenti
Legge 9 gennaio 2019, n. 3 - Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonche' in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. (Anticorruzione).
La legge, entrata in vigore il 31 gennaio 2019, ha reso obbligatoria l'istituzione della sezione per i Comuni con più di 15.000 abitanti.
Comma 15. In apposita sezione, denominata «Elezioni trasparenti», del sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell'interno in caso di elezioni del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonche' per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni di cui al comma 14 sono pubblicati in maniera facilmente accessibile il curriculum vitae e il certificato penale dei candidati rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione, gia' pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato di cui al comma 11, primo periodo, previamente comunicati agli enti di cui al presente periodo. La pubblicazione deve consentire all'elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' tecniche di acquisizione dei dati su apposita piattaforma informatica.
Pertanto:
Entro il 12 maggio, le liste hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito Internet i curriculum vitae e i certificati penali dei candidati (rilasciati non prima del 25 febbraio).
Entro il 19 maggio, il Comune ha l'obbligo di pubblicare i documenti, precedentemente pubblicati dalle liste, in apposita sezione del sito Internet denominata "Elezioni trasparenti". Le liste hanno quindi l'obbligo di comunicare il link del sito ove sono stati pubblicati i documenti sopra indicati.
Modulo per adempimenti L. n. 3/2019.