Provvedimenti amministrativi di pubblica sicurezza: nuove scadenze.
Pubblicata il 25 gennaio 2021 | Coronavirus
Con circolare n. 809/2021, il Ministero dell'Interno ha fornito un quadro dettagliato sull'applicazione ai settori regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza delle disposizioni in materia di proroga della validità degli atti ad effetto ampliativo previste dalla legge n. 159/2020, di conversione del D.L. 125/2020.
Nello specifico, gli atti, i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e tutti gli atti abilitativi comunque denominati, compresi i titoli di polizia, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e quindi, allo stato attuale, fino al 29 luglio 2021;
gli atti, i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e tutti gli atti abilitativi comunque denominati, compresi i titoli di polizia, in scadenza tra il 1 agosto 2020 e il 4 dicembre 2020 e che non sono stati nel frattempo rinnovati, sono tutt'ora validi e conservano la loro validità anch'essi fino al 29 luglio 2021, in virtù di quanto disposto dall'art. 103 comma 2-sexies del D.L. n. 18/2020.
Dalla data del 29 luglio 2021, quindi, tutti i titoli di polizia scaduti andranno rinnovati, a meno di ulteriori interventi normativi di proroga.
Proroga validità documenti di riconoscimento.
Si tratta dell'art. 104 del D.L. n. 18/2020 e ci si riferisce - per lo specifico interesse di Polizia - ai documenti equipollenti alla carta d'identità ai sensi dell'art. 292 del R.D. 635/1940, in quanto muniti di fotografia e rilasciati da un'Amministrazione dello Stato.
I libretti personali per la licenza del porto d'armi e i libretti personali delle guardie giurate, quindi, restano validi sino al 30 aprile 2021, come disposto dall'art. 1 comma 4-quater del D.L. n. 125/2020.