Proroga permessi di soggiorno 2021: chiarimenti INPS.
Pubblicata il 8 marzo 2021 | Coronavirus
Con il messaggio 895/2021, l'INPS fornisce indicazioni sulla proroga dei permessi di soggiorno prevista dal D.L. n. 2/2021.
Per effetto della nuova misura, i permessi di soggiorno in scadenza sono automaticamente prorogati fino al prossimo 30 aprile 2021.
L'istituto precisa che sono prorogati per legge, fino al medesimo termine del 30 aprile 2021, anche:
a) i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
b) le autorizzazioni al soggiorno previste all'articolo 5, comma 7, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - di seguito T.U.);
c) i documenti di viaggio rilasciati ai titolari di protezione internazionale (articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
d) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale (articolo 24, comma 2, del T.U.);
f) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare (articoli 28, 29 e 29 bis del decreto legislativo n. 286 del 1998);
g) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro nei casi particolari (ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari) previsti dagli articoli 27 e seguenti del T.U..
Le disposizioni si applicano anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 24, 26, 30 del T.U., nonché alle richieste di conversione e cioè al rilascio da parte dello sportello unico per l'immigrazione del nulla-osta al lavoro subordinato che autorizza il datore di lavoro il quale ne fa richiesta ad assumere un lavoratore straniero residente all'estero (articolo 22 del T.U. immigrazione);
al rilascio del nulla osta al lavoro stagionale, che permette al lavoratore di ottenere un visto per lavoro subordinato e dopo essere entrato in Italia di chiedere il permesso di soggiorno per lavoro stagionale (articolo 24 del T.U, immigrazione);
al rilascio del visto per lavoro autonomo (articolo 26 del T.U. immigrazione) L'attività deve essere occasionale di carattere industriale, professionale, artigianale o commerciale;
per costituire una società di capitali o di persone;
per accedere a cariche societarie;
alla procedura per rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari (articolo 30 T.U. immigrazione).