Autocertificazione
Che cos'è
È una dichiarazione resa e sottoscritta nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali.
Questa dichiarazione può sostituire:
certificati (dichiarazioni sostitutive delle certificazioni)
atti notori (dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà).
Sono obbligati ad accettare l'autocertificazione:
tutte le pubbliche amministrazioni (Comuni, Province, Regioni, Ministeri, Scuole, Università, Istituti Autonomi Case Popolari, Camere di Commercio, Motorizzazioni Civili);
i gestori di pubblici servizi (cioè le aziende che hanno in concessione servizi come i trasporti, l'erogazione di energia, il servizio postale, le reti telefoniche) nei rapporti con l'utenza.
I Tribunali non sono tenuti ad accettare le autocertificazioni.
L'rticolo 30 bis della Legge n. 120/2020, introducendo una modifica all'articolo 2 comma del DPR 445/2000, ha esteso l'obbligo di accettare l'autocertificazione anche ai privati (ad es. banche o assicurazioni).
Casi in cui l'autocertificazione non è ammessa:
Certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità alle norme della Comunità Europea, marchi, brevetti.
I certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche per pratiche di attività sportiva non agonistica sono sostituiti da un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica rilasciato dal medico di base con validità per un intero anno scolastico.
Decertificazione.
Dal 1° gennio 2012 entrano in vigore le modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenute nella direttiva n. 14/2011 del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione, che fa seguito alla legge 12 novembre 2011, n.183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato".
Nei rapporti fra pubblica amministrazione e privati la normativa prevede l'acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti e la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà.
Pertanto le amministrazioni e i gestori di pubblici esercizi non potranno più richiedere certificati ai cittadini ma avranno l'obbligo di accettare l'autocertificazione e controllarne i contenuti presso quell'Ente depositario dei dati stessi.
Inoltre le amministrazioni pubbliche dal 1° gennaio 2012 dovranno apporre su ogni documento rilasciato la seguente dizione: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” per ricordare che i certificati avranno validità e necessità di sussistere esclusivamente tra soggetti privati.
Come funziona
Le amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati devono accettare le autocertificazioni o acquisire d'ufficio le informazioni necessarie.
Se le amministrazioni hanno dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni sono tenute a effettuare i controlli necessari.
Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia.
Il dichiarante inoltre decade dai benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti sulla base di dichiarazioni non veritiere.
Come si accede
Possono presentare l'autocertificazione:
i cittadini italiani e dell'Unione Europea;
le persone giuridiche, le società di persone, le pubbliche amministrazioni, gli enti, i comitati e le associazioni aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea;
i cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno limitatamente ai dati certificabili o verificabili in Italia da soggetti pubblici;
i cittadini extracomunitari che ne hanno necessità in procedimenti relativi a materie per cui esista una convenzione fra il loro Paese di origine e l'Italia.
Per i minori e gli incapaci la dichiarazione è sottoscritta dal genitore o dal tutore o dal curatore.
La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo per ragioni di salute, può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal coniuge, o in sua assenza dai figli o, in mancanza di questi, da un altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.
La dichiarazione deve contenere l'indicazione dell'esistenza di un impedimento temporaneo per ragioni di salute e va resa davanti al pubblico ufficiale, che deve accertare l'identità del dichiarante.
Per i casi di impedimento a firmare (analfabetismo o impedimento fisico) non è richiesta l'indicazione delle cause, ferma restando l'identificazione della persona che rende la dichiarazione e l'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la dichiarazione è stata a lui resa in presenza di un impedimento a sottoscrivere.
Modalità di invio delle dichiarazioni
Le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione e ai gestori di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax, allegando la fotocopia di un documento d'identità, e per via telematica.
Le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica.
Servizi demografici online
Da luglio 2019 è on line la nuova piattaforma per la richiesta certificati di ANPR (Anagrafe Popolazione Residente) a disposizione dei cittadini e dei liberi professionisti, avvocati e notai per scaricare, stampare ed inviare via e-mail certificati anagrafici e per le seguenti autocertificazioni:
- Autocertificazione cumulativa
- Autocertificazione di nascita
- Atto notorio Pubblica Amministrazione
- Atto notorio Privati.
Normativa
Modulistica
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà
Dichiarazione sostitutiva di certificazione