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Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) - Sportello del Cittadino

Comunicazione di cessione di fabbricato

Che cos'è

Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore ad un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile ha l'obbligo di comunicarlo all'autorità di Pubblica Sicurezza (Sindaco) nei seguenti casi:
a) comodato d'uso gratuito non soggetto a registrazione;
b) locazioni ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni.

Inoltre è sempre prevista la comunicazione di ospitalità nei termini vigenti per il cittadino extracomunitario, prevista dal D. Lgs. n. 286/1998 T.U. Immigrazione. 

L'obbligo di presentare la comunicazione di cessione fabricato non è più necessaria in caso di: 
- registrazione del contratto di locazione. 
- nella compravendita di costruzioni private come previsto dall'art. 5 del D.L. 70/2011 (in Gazzetta ufficiale n. 110 del 13/05/2011).

Approfondimenti e link a normativa e modulistica sono disponibili sul sito della Polizia di Stato all'indirizzo: https://www.poliziadistato.it/articolo/cessione-di-fabbricato-1.

Come funziona

La comunicazione va effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, privata o pubblica) ceda ad altri la disponibilità dell'immobile, a qualunque titolo per un periodo superiore a 30 giorni.
L'obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità degli immobili o di una parte di essi, a nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante  legale), li cede ad altri.
Deve essere denunciata la cessione di fabbricati di qualsiasi tipo e condizione ed a qualunque uso adibilti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici.
Per la decorrenza delle 48 ore, si deve tenere conto della disponibilità di fatto dell'immobile, e non del momento dell'accordo o della firma del contratto.
In caso di rinnovo o di proroga della disponibilità del medesimo soggetto la comunicazione non va ripetuta.

In caso di inottemperanza si applica al trasgressore (proprietario o cessionario: non a chi prende possesso dell'immobile) una sanzione pecuniaria.

Come si accede

Ai fini della comunicazione è necessario compilare l'apposito modulo in ogni sua parte e consegnarlo all'URP. 
La comunicazione può essere effettuata anche per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Modulistica

Cessioni di fabbricato
Dichiarazione di ospitalità (cittadini ucraini) (rev.20.3.24)
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40062 Molinella (BO)
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Pubblicato nel settembre del 2012
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