Comunicazione di cessione di fabbricato
Che cos'è
Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore ad un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile ha l'obbligo di comunicarlo all'autorità di Pubblica Sicurezza (Sindaco) nei seguenti casi:
a) comodato d'uso gratuito non soggetto a registrazione;
b) locazioni ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni.
Inoltre è sempre prevista la comunicazione di ospitalità nei termini vigenti per il cittadino extracomunitario, prevista dal D. Lgs. n. 286/1998 T.U. Immigrazione.
L'obbligo di presentare la comunicazione di cessione fabricato non è più necessaria in caso di:
- registrazione del contratto di locazione.
- nella compravendita di costruzioni private come previsto dall'art. 5 del D.L. 70/2011 (in Gazzetta ufficiale n. 110 del 13/05/2011).
Approfondimenti e link a normativa e modulistica sono disponibili sul sito della Polizia di Stato all'indirizzo: https://www.poliziadistato.it/articolo/cessione-di-fabbricato-1.
Come funziona
La comunicazione va effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, privata o pubblica) ceda ad altri la disponibilità dell'immobile, a qualunque titolo per un periodo superiore a 30 giorni.
L'obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità degli immobili o di una parte di essi, a nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri.
Deve essere denunciata la cessione di fabbricati di qualsiasi tipo e condizione ed a qualunque uso adibilti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici.
Per la decorrenza delle 48 ore, si deve tenere conto della disponibilità di fatto dell'immobile, e non del momento dell'accordo o della firma del contratto.
In caso di rinnovo o di proroga della disponibilità del medesimo soggetto la comunicazione non va ripetuta.
In caso di inottemperanza si applica al trasgressore (proprietario o cessionario: non a chi prende possesso dell'immobile) una sanzione pecuniaria.
Come si accede
Ai fini della comunicazione è necessario compilare l'apposito modulo in ogni sua parte e consegnarlo all'URP.
La comunicazione può essere effettuata anche per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno.
Modulistica
Cessioni di fabbricato
Dichiarazione di ospitalità (cittadini ucraini) (rev.20.3.24)