Denuncia di infortunio
Che cos'è
L'art. 54 del D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124 impone l'obbligo della denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza da parte del datore di lavoro per ogni infortunio occorso ai propri dipendenti sul lavoro con prognosi di almeno tre giorni
L'obbligo sussiste indipendentemente dal fatto che l'autorità di pubblica sicurezza sia già venuta a conoscenza dell'infortunio.
Come funziona
La denuncia deve essere presentata avvalendosi dell'apposita modulistica disponibile sul sito dell'INAIL entro due giorni dal momento in cui il datore di lavoro ha notizia dell'infortunio.
Nel modulo occorre indicare i dati dell’infortunato, quelli del datore di lavoro, il luogo il giorno e l’ora in cui è avvenuto l’infortunio, il giorno in cui il datore di lavoro ne ha avuta notizia, la descrizione dello stesso ed i dati degli eventuali testimoni . Occorre inoltre allegare certificato medico che attesti la prognosi.
La denuncia può essere consegnata a mano, spedita a mezzo posta (in questo caso fa fede il timbro postale dell'invio), o inoltrata a mezzo fax, unitamente alla copia di un documento di identità.
L'obbligo sussiste anche per:
1) infortuni a familiari nel caso questi prestino la loro opera in qualità di lavoratore subordinato;
2) infortuni a insegnanti e alunni delle scuole o istituti di ogni ordine e grado;
3) infortuni (incidenti) nel tragitto percorso per andare e tornare dal lavoro.