Autenticazione degli atti di vendita di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
L'art. 7 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 prevede che "l'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista ".
Sono quindi autorizzati ad autenticare le firme degli atti, oltre ai notai, l'anagrafe e i titolari degli sportelli telematici dell'automobilista di cui all'art. 2 del D.P.R. 19/09/2000, n 358 e cioè i titolari delle delegazioni ACI e delle imprese di consulenza automobilistica, oltre che gli Uffici provinciali della motorizzazione e gli uffici provinciali dell'ACI che gestiscono il PRA.
L'autentica notarile non è più obbligatoria per gli atti di vendita e gli atti costitutivi di ipoteca aventi ad oggetto i beni mobili registrati (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi).
L'autentica deve essere rilasciata gratuitamente, salvo i previsti diritti di segreteria, nella data della stessa richiesta.
La norma non prevede gli atti di cancellazione d'ipoteca e gli atti di costituzione di diritti di usufrutto e uso che continuano ad essere autenticati solo dal notaio.
Rientrano invece nelle nuove disposizioni gli atti di accettazione d'eredità.
La sottoscrizione deve essere resa dall'interessato in presenza del funzionario comunale il quale dovrà accertare l'identità del dichiarante a mezzo di un documento di identità/riconoscimento in corso di validità, oppure attraverso le altre forme previste (per conoscenza diretta o tramite testimoni).
Le modalità di riconoscimento del sottoscrittore devono essere riportate nell'atto di autentica. Il funzionario che esegue l'autenticazione deve indicare la data ed il luogo in cui avviene l'autentica, il proprio nome e cognome, nonché apporre la propria firma leggibile e per esteso ed il proprio timbro recante nome e cognome e l'indicazione dell'ufficio comunale.
L'atto di vendita sarà redatto sul retro del certificato di proprietà nel riquadro T utilizzando lo spazio già previsto per l'autentica notarile.
Qualora l'atto di vendita non venga redatto sul certificato di proprietà, la firma autenticata deve essere apposta dal venditore e dall'acquirente ed entrambe devono essere autenticate. Qualora il venditore sia nel regime di comunione dei beni sarà necessario far apporre ed autenticare la firma del coniuge.
Se il venditore ricade invece sotto il regime di separazione dei beni è consigliabile fornirsi di estratto di matrimonio riportante il suddetto regime da esibire eventualmente agli uffici competenti alla registrazione della vendita.
Quanto costa
L'art. 7 precisa che l'autentica deve essere eseguita gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria. Pertanto l'autentica di firme non dovrà prevedere nessun costo o rimborso spese per il Comune.
Si applicheranno soltanto l'imposta di bollo fissa ed il diritto di segreteria.
Certificato di proprietà digitale
Dal 5 ottobre 2015, il Certificato di proprietà viene rilasciato dal PRA esclusivamente in modalità digitale (C.D.P.D.) sostituendo progressivamente l'attuale documento cartaceo.
Tutte le persone in possesso del nuovo Certificato di proprietà, in caso di vendita del veicolo, dovranno recarsi all'ACI muniti di ricevuta di possesso del Certificato e provvedere a materializzarlo rendendolo cartaceo.
Solo dopo aver ottenuto la stampa del digitale dall'operatore ACI sarà possibile effettuare l'autentica della firma sulla dichiarazione di vendita presso gli Uffici comunali, sempre secondo le modalità in vigore per il vecchio certificato.