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Convivenza di fatto

La convivenza di fatto (Legge n. 76/2016) è un istituto che riguarda sia coppie dello stesso sesso che di sesso diverso, composte da persone maggiorenni, di cittadinanza sia italiana che straniera, residenti in Italia (pertanto sono esclusi i cittadini italiani residenti all'estero anche se iscritti all'AIRE):
- unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile (i cittadini stranieri devono dimostrare l'assenza di tali vincoli);
- coabitanti ed aventi dimora abituale (residenza) nello stesso Comune.

Istituzione della convivenza di fatto.
La convivenza di fatto si costituisce tramite la presentazione di una dichiarazione da effettuarsi presso l'Ufficio Anagrafe del Comune, previo appuntamento: tel. 051 6906848.
La dichiarazione può essere presentata sia contestualmente alla dichiarazione di residenza o anche in un momento successivo.
Non sono previsti costi.

Cessazione della convivenza di fatto.
La convivenza di fatto può estinguersi per:
1. matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone;
2. decesso del convivente;
3. cessazione della coabitazione dichiarata dalle parti o accertata d'ufficio;
4. cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione o di entrambi i conviventi, pur continuando a sussistere la coabitazione (il venir meno della convivenza di fatto non fa necessariamente cessare la coabitazione anagrafica, i due soggetti, pur non riconoscendosi più conviventi di fatto vincolati da legame affettivo e di reciproca assistenza morale e materiale, potranno continuare a costituire una famiglia anagrafica).

La convivenza di fatto non cessa se i conviventi trasferiscono la propria residenza anagrafica ad altro indirizzo o in altro Comune, sempreché si costituisca un unico stato di famiglia nella medesima abitazione.

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Pubblicato nel settembre del 2012
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