Dichiarazione di nascita
Procedura e termini
La denuncia di nascita va effettuata:
- da uno dei genitori, quando questi siano coniugati tra loro
- da entrambi i genitori quando i genitori non sono coniugati tra loro
E' necessario fissare un appuntamento al n. 051 6906845.
Dove:
- presso la Direzione Sanitaria del centro ove è avvenuto il parto (entro 3 giorni dall'evento);
- presso il Comune ove è avvenuto il parto (entro 10 giorni dall'evento);
- presso il Comune di residenza dei genitori (entro 10 giorni dall'evento);
- presso il Comune di residenza della madre, se il padre è residente in altro Comune (entro 10 giorni dall'evento);
- presso il Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre se questa è residente in altro Comune: in questo caso l'iscrizione anagrafica del nato sarà comunque nel Comune di residenza della madre come previsto per legge (entro 10 giorni dall'evento);
- presso il Comune di residenza del padre qualora la madre non sia residente in nessun Comune italiano (entro 10 giorni dall'evento).
Documentazione necessaria:
1. documento d'identità del dichiarante/i
2. attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica
Costi:
Nessuno.
Baby kit per i nuovi nati.
Denuncia di nascita tardiva
Nel caso in cui la denuncia di nascita venga effettuata oltre i termini previsti dalla legge (10 giorni), verrà comunque redatto un atto di nascita come precedentemente descritto, in cui dovranno essere inserite le ragioni del ritardo della dichiarazione stessa, e ne verrà data comunicazione alla Procura della Repubblica per l'adozione di eventuali sanzioni previste dall'art.566 del codice penale (occultamento di neonato).
Il cognome dei nuovi nati
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della norma che prevede l'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, in presenza di una diversa volontà dei genitori. Pertanto è ora possibile attribuire ad un nuovo nato il cognome di entrambi i genitori.
La sentenza della Corte Costituzionale.
Nella Gazzetta Ufficiale del 28/12/2016 è stata pubblicata la sentenza della Corte Costituzionale n. 286 in data 8 novembre – 21 dicembre 2016 concernente “Stato civile - Cognome dei figli legittimi [nati dal matrimonio] - Attribuzione automatica del cognome paterno, pur in presenza di una diversa e contraria volontà dei genitori [nella specie, concordemente diretta ad attribuire al figlio il cognome materno in aggiunta a quello paterno]”.
La Corte ha ritenuto che la preclusione per la madre di poter attribuire anche il proprio cognome al figlio “pregiudichi il diritto all'identità personale del minore e, al contempo, costituisca un'irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi, che non trova alcuna giustificazione nella finalità di salvaguardia dell'unità familiare”, oltre a costituire violazione di trattati internazionali, come sottolineato anche dalla giurisprudenza della Corte Europea per i diritti dell'uomo.
L'Alta corte ha inoltre evidenziato che “tale diversità di trattamento dei coniugi nell'attribuzione del cognome ai figli, in quanto espressione di una superata concezione patriarcale della famiglia e dei rapporti fra coniugi, non è compatibile né con il principio di uguaglianza, né con il principio della loro pari dignità morale e giuridica.”
Attribuzione del doppio cognome: deve esservi l'accordo da parte di entrambi i genitori.
Viene precisato che l'intervento della Corte riguarda solamente l'ipotesi in cui vi sia una volontà concorde dei genitori di attribuire il doppio cognome, non solo paterno ma anche materno: in tal modo non viene introdotta una disciplina generalizzata del cognome, ma è solamente consentito ai genitori che dimostrino una concorde volontà in merito, di attribuire il cognome di entrambi.
Tale principio trova applicazione anche nel caso di filiazione naturale, ovvero al di fuori del matrimonio, quando il riconoscimento avvenga congiuntamente da parte di entrambi i genitori, come anche nel caso di adozione compiuta da entrambi i coniugi.
Immediata applicabilità della sentenza della Corte Costituzionale.
A seguito della pronuncia, l'Ufficiale di Stato Civile deve accogliere la richiesta dei genitori che, di comune accordo, intendano attribuire il doppio cognome, paterno e materno.
Il principio deve essere esteso anche al caso di riconoscimento di filiazione naturale quando questo avvenga congiuntamente da parte dei genitori, come anche nel caso di adozione.
L'applicazione della sentenza della Corte è immediata e l'Ufficiale di Stato Civile è tenuto ad accogliere, senza indugio, le richieste dei genitori che, nelle ipotesi sopra indicate, di comune accordo, intendano attribuire il cognome paterno e quello materno. Qualora, al momento delle formazione dell'atto di nascita, venga manifestata la volontà di attribuire il doppio cognome, in presenza di dichiarazione resa da uno solo dei genitori, sarà sufficiente la sua dichiarazione della volontà di entrambi i genitori.
Attribuzione della cittadinanza a bambino nato in Italia da genitori entrambi comunitari e/o stranieri
Al bambino nato in Italia da genitori entrambi non italiani viene attribuita la cittadinanza del paese straniero solo quando viene presentata al Comune apposita documentazione rilasciata dal paese di appartenenza.
Il bambino nato in Italia da genitori non italiani, deve essere registrato presso l'Ufficio di Stato Civile, che redige l'atto di nascita.
A seguito della redazione dell'atto di nascita, il bambino viene iscritto nell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di residenza dei genitori, con i dati risultanti dall'atto di nascita su cui non è riportata la cittadinanza del bambino.
La cittadinanza del bambino nell'Anagrafe della Popolazione Residente verrà pertanto indicata come “NON DOCUMENTATA”, in quanto, sulla base di quello che è stabilito dai commi 2 e 2 bis, art.2, del D.P.R. n.394/1999, gli stati, fatti, e qualità personali, tra cui la cittadinanza di appartenenza, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, ovvero tramite passaporto o documento equipollente, certificato di nascita o attestazione rilasciata dall'autorità consolare straniera.
Tali documenti devono essere tradotti in lingua italiana ed essere in regola con le norme sulla legalizzazione.
Pertanto la cittadinanza del bambino negli archivi anagrafici verrà riportata quando sia stata presentata al Comune la documentazione prima descritta, e fino ad allora sulle attestazioni anagrafiche e sulla carta d'identità rilasciate, alla voce cittadinanza verrà indicato “NON DOCUMENTATA”.
Nel caso in cui i genitori abbiano cittadinanze diverse e queste siano state entrambe documentate nelle forme prima previste, la nazionalità del bambino verrà attribuita con le seguenti modalità:
1. doppia cittadinanza di cui una italiana: cittadinanza italiana d'ufficio;
2. doppia cittadinanza di cui una di un paese UE: cittadinanza del paese UE d'ufficio;
3. doppia cittadinanza entrambe di paese UE o entrambe non di paese UE: sono i genitori a dichiarare per iscritto quale cittadinanza desiderano che sia attribuita al figlio.
Nei casi n. 2 e n.3, il possesso della cittadinanza non italiana da parte del minore deve comunque essere dimostrata tramite adeguata documentazione rilasciata dal Paese di appartenenza (passaporto o documento equipollente, certificato di nascita o attestazione rilasciata dall'autorità consolare straniera).
Modulistica
Stato civile - Dichiarazione per nascita fuori matrimonio cittadinanza straniera
Stato civile - Dichiarazione per nascita nel matrimonio cittadinanza straniera