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Stato civile e Polizia Mortuaria - Sportello del Cittadino

Regime patrimoniale

Prima della celebrazione del matrimonio o dell'unione civile, gli interessati devono decidere quale sarà il regime patrimoniale che regolerà l'amministrazione del loro patrimonio.
Con il matrimonio o l'unione civile è possibile optare per il regime della comunione dei beni o il regime della separazione dei beni.
Nel corso della vita matrimoniale o dell'unione civile la scelta del regime patrimoniale può essere variata con atto notarile.
Il notaio comunicherà direttamente tale convenzione all'Ufficio dello Stato Civile competente, il quale provvederà alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio o unione civile.

Regime della comunione dei beni

Si instaura automaticamente al momento del matrimonio o dell'unione civile se gli interessati non manifestano volontà diverse.
La comunione dei beni riguarda quanto acquistato dopo l'evento, che diventa di proprietà in parti uguali di entrambe le parti.
I beni già in possesso di uno o dell'altro prima del matrimonio o dell'unione civile restano di sua esclusiva proprietà.

Regime di separazione dei beni

Si costituisce all'atto della celebrazione, per mezzo di una esplicita dichiarazione che viene annotata in margine all'atto di matrimonio o unione civile.
Tale dichiarazione va resa:
- in caso di matrimonio civile o unione civile, direttamente all'ufficiale di Stato Civile;
- in caso di matrimonio concordatario, al momento della celebrazione al parroco o ministro di culto celebrante.
Con la separazione dei beni ciascuna delle parti conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio o l'unione civile, e ne ha il godimento a l'amministrazione.
I beni acquistati prima del matrimonio o unione civile sono sempre esclusi.

Regime patrimoniale art. 30 L. 218/1995

I rapporti personali tra le parti aventi diversa cittadinanza (o in possesso di più cittadinanze comuni) sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale o unione civile è prevalentemente localizzata.
L'art. 30, comma 1, 2° paragrafo della L. 218/95 prevede che i coniugi o gli uniti civilmente possano convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.
Pertanto all'atto della celebrazione del matrimonio, civile o concordatario, o dell'unione civile le parti manifestano la volontà che il regime patrimoniale sia quello previsto dalla legge dello Stato da loro indicato (eventualmente anche quella italiana ed in questo caso indicano il regime di separazione o comunione dei beni).

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Pubblicato nel settembre del 2012
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